Attività di riferimento
All’UNAI – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili – possono iscriversi i professionisti esercitanti, l’attività di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
Codice Ateco 68.32.00
L’amministratore di condominio gestisce le proprietà immobiliari in regime di condominio, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1117 e sgtt. c.c., previo incarico di mandato conferito dal condominio. L’attività, i compiti e le responsabilità dell’amministratore di condominio sono previsti e disciplinati più precisamente dagli artt. 1129, 1130, 1130bis, 1131 c.c. nonché dagli artt. 64, 71bis, 71ter, disp. att. c.c.. a cui devono aggiungersi quelli eventualmente attribuiti dal regolamento di condominio, dall’assemblea, da leggi speciali e dalle norme generali del diritto.
UNAI è il primo sindacato degli amministratori d’Italia. Tutela e difende i suoi associati come fosse un ordine professionale. Nel suo DNA c’è il rispetto dei veri professionisti
La nostra missione
UNAI ha nello Statuto Associativo i suoi pilastri fondamentali:
- rappresentare la categoria degli amministratori di immobili, e i propri iscritti, nei vari organismi nazionali e internazionali;
- tutelare gli interessi degli amministratori di immobili e della categoria nei confronti delle controparti sociali private (proprietari immobiliari e conduttori di appartamenti) e delle istituzioni;
- istituire corsi di avviamento alla professione e di aggiornamento professionale per amministratori di condominio, promuovendo idonee strutture didattiche, anche a livello universitario;
- promuovere studi e approfondimenti della materia condominiale e aggiornare gli iscritti sulle novità tecniche, legislative e giurisprudenziali, mediante convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni etc…
- vigilare sul rispetto delle norme di deontologia professionale e sulla correttezza professionale dei propri iscritti:
(estratto dallo Statuto Associativo, Art.2)